Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese - Legge 662/96

INFORMAZIONI

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Oggetto Concessione di garanzie pubbliche a copertura di finanziamenti concessi da intermediari finanziari diretti all’attività d’impresa.
Soggetti Beneficiari Possono accedere al Fondo:
- le Piccole Medie Imprese, comprese le imprese artigiane (così come previsto dal Decreto Legge 185 del 29/12/2008):
-- Ubicate sul territorio nazionale;
-- In possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di “Aiuti dello Stato alle Piccole e Medie Imprese” (Decreto MAP del 18 aprile 2005, GU n. 238 del 12/10/2005), e dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
-- Valutate “economicamente e finanziariamente sane”;
-- Appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione di quelli definiti “sensibili” ed esclusi dall’Unione Europea.

- Sono inoltre considerati soggetti beneficiari i Consorzi e le Società Consortili, costituiti tra le Piccole e Medie Imprese e le Società Consortili Miste.
Modalità di Intervento del Fondo - Garanzia Diretta è una garanzia esplicita, incondizionata ed irrevocabile, si riferisce ad una singola esposizione, e prevede una copertura massima delle operazioni che varia tra il 60 e l’85% del finanziamento.
- Controgaranzia è una garanzia prestata dal Fondo a favore dei Consorzi di - Garanzia Collettiva Fidi (Confidi) e di altri Fondi di Garanzia; copre fino al 90% dell’importo da essi garantito sui finanziamenti delle operazioni ammissibili.
- Cogaranzia che può essere richiesta dai Confidi e dagli Altri Fondi di Garanzia che abbiano stipulato un’apposita convenzione con il Gestore.
Soggetti Richiedenti Possono richiedere le agevolazioni a seconda della modalità di intervento del Fondo prescelta:
per Garanzia Diretta
- Le Banche;
- Gli Intermediari Finanziari;
- Le S.F.I.S. (Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo);
per la Controgaranzia o la Cogaranzia
-
I Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi (Confidi);
- Altri Fondi di Garanzia gestiti dalle Banche, Intermediari.
Operazioni Ammissibili L’intervento del Fondo può essere richiesto per tutte le gestioni finanziarie purchè direttamente finalizzata all’attività d’impresa. Ad esempio:
- operazioni di leasing,
- finanziamenti a medio-lungo termine,
- acquisizioni di partecipazioni (ammissibili nei limiti della regola de minimis),
- prestiti partecipativi (ammissibili nei limiti della regola de minimis),
- finanziamenti a breve termine,
- consolidamento,
- fideiussioni,
- finanziamento a medio-lungo termine per liquidità.
Importo massimo garantito Si ricorda che l’importo massimo garantito complessivamente per ogni singola impresa beneficiaria, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può superare l’importo di 1.500.000,00 euro.
Versamenti al Fondo È previsto a carico dei soggetti richiedenti il pagamento di una Commissione “Una Tantum” di importo variabile, che è compresa tra lo 0,125% e l’1% dell’importo del finanziamento garantito dal Fondo.
Non è dovuta alcuna commissione invece per le operazioni relative alle PMI ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3 a) del Trattato CE per aiuti a finalità regionale o aderenti al programmazione negoziata (Contratti d’area o Patti Territoriali) oppure a prevalente partecipazione Femminile.