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| Beneficiari | La domanda di contributo a fondo perduto, può essere presentata da: - I prestatori di attività ordinistiche, regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali, che avviano un’attività in forma associata denominata “Studio Associato” o in forma societaria, qualora consentite da specifiche norme di settore; - I prestatori di attività non ordinistiche, aderenti ad associazioni inserite nel Registro come previsto dalla L.R. 13/2004, che avviano un’attività in forma societaria. Ulteriori requisiti richiesti sono: - La data d’inizio dell’attività professionale in forma associata o societaria, ovvero la data riportata sul certificato di attribuzione del numero di Partita Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate, non dev’essere anteriore al 14/05/2004, data di entrata in vigore della Legge 13/2004; - Avere la sede legale ed operativa nel territorio regionale, con almeno il 51% degli associati o dei soci che svolgono l’attività in regione; - Svolgere un’attività esclusivamente libera e professionale; - Gli interessati non devono rientrare nelle categorie dei: lavoratori dipendenti, titolari di pensioni di anzianità o di vecchiaia, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di imprese individuale; - I professionisti che esercitano l’attività in forma individuale o associata non devono essere amministratori di società di persone e di società di capitali; - Alla data di inizio attività almeno il 65% dei componenti dello studio associato o della società abbia un’età non superiore ai 45 anni; si rescinde da tale criterio se la forma associata o la società riunisca: -- Almeno un lavoratore in mobilità o disoccupato di lunga durata che intraprenda la libera professione; -- Almeno il 60% di libere professioniste; -- Sia costituita in zone classificate totalmente montane. Sono escluse le società di fatto. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento Ce n. 1998/2006. |
| Termini di presentazione | Le domande di contributo possono essere presentate una sola volta nell’arco del primo triennio di attività. Non sono ammesse a contributo le domande presentate successivamente alla scadenza dei 30 giorni successivi alla conclusione del triennio stesso. |
| Spese ammissibili | Sono ammesse a finanziamento le iniziative riguardanti le spese di avvio di un’attività, per i primi tre anni, e consistono nelle: Spese per l’analisi di fattibilità e consulenza relative alla conoscenza del mercato ed alla valutazione della validità finanziaria ed economica dell’attività intrapresa; Spese per l’organizzazione di incontri e congressi interdisciplinari finalizzati all’aggiornamento professionale e alla cooperazione sinergica tra le professionalità; Spese per la partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale ed internazionale finalizzati al confronto e all’interazione; Spese per viaggi di formazione all’estero; Spese per lo sviluppo di metodologie, modelli tecnologici e di organizzazione in genere, con riferimento ai processi comunitari di internazionalizzazione; Spese per abbonamenti a pubblicazioni e banche dati specializzate, acquisto di software, realizzazione di un sito web e collegamenti in rete; Spese per l’acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche finalizzate all’impianto e allo svolgimento dell’attività; Acquisto di beni strumentali, arredi, macchine d’ufficio, attrezzature anche informatiche legate all’attività; Spese per l’acquisto di testi il cui contenuto è strettamente pertinente all’attività esercitata; Spese di pubblicità a carattere informativo. Le spese sono intese al netto di IVA, bolli, spese bancarie, d’incasso e di eventuali altre imposte. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla domanda di contributo. |
| Misure del contributo | L’ammontare del contributo concesso è pari al 40 % delle spese ammissibili. L’importo minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro e quello massimo a 15.000,00 euro. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese. |
| Per le aggregazioni effettuate entro il 31/12/2010 | Si ricorda che grazie alla Legge Finanziaria 2008 (art. 70 – 75 della Legge Finanziaria 244/07), al fine di favorire proprio le aggregazioni professionali sia sotto forma di studi associati (o altre forme giuridiche) sia di società , che risultino dall’aggregazione di quattro, massimo dieci professionisti, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% commisurato al totale complessivo dei costi sostenuti per: Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria di beni mobili ed arredi specifici, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature varie oltre ad programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie; Ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per loro caratteristica sono imputabili ad incremento del costo dei beni a cui si riferiscono. È IMPORTANTE RICORDARE che il credito d’imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l’operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi 12 mesi. Tutto ciò a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura aggregativa. |