Contributi per la assunzione a tempo indeterminato

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Oggetto Sono contributi a fondo perduto che possono essere richiesti dai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, anche parziale, soggetti in particolare situazione di svantaggio occupazionale.
Beneficiari Possono presentare domanda tutte le imprese (anche artigiane) e i loro consorzi, associazioni, formazioni; soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria o cooperative e loro consorzi che:

a. Siano regolarmente iscritti negli appositi Registri o Albi;
b.Che abbiano sede principale o secondaria o unità locale in Regione;
c. Che non abbiano fatto ricorso, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamento collettivo per professionalità identiche a quelle per cui si vuole assumere facendo richiesta di contributi.
Interventi finanziabili Vengono incentivate le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:

a) Soggetti in condizioni di svantaggio occupazionale
-
Disoccupati da almeno 12 mesi;
- Disoccupati che siano anche invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 34%;
- Donne che hanno compiuto il 35 anni e che non hanno ancora compiuto i 45 anni (basta 1 giorno di disoccupazione);
- Uomini che hanno compiuto il 35 anni e che non hanno ancora compiuto i 50 anni (basta 1 giorno di disoccupazione);
- Disoccupati a cui manchino non più di 5 anni di contribuzione per la maturazione al diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente.

b) Soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale
-
Donne disoccupate che abbiano compiuto i 45 anni (basta 1 giorno di disoccupazione);
- Uomini disoccupate che abbiano compiuto i 50 anni (basta 1 giorno di disoccupazione);
- Disoccupati a cui manchino non più di 3 anni di contribuzione per la maturazione al diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente.

c) Soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di greve difficoltà occupazionale
-
Per licenziamento collettivo;
- Per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- Per interruzione anticipata del rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni volontarie o dalla risoluzione consensuale, di contratti di lavoro a tempo determinato;
- Dimissioni per giusta causa del lavoratore.

d) Soggetti a rischio disoccupazione
-
Sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività aziendale;
- Sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga.

e) Soggetti a rischio disoccupazione a seguito di una grave difficoltà occupazionale (Sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga o cassa integrazione guadagni straordinaria).

Il requisito di disoccupazione dev'essere dimostrabile attraverso il certificato (Dichiarazione di disponibilità) rilasciato dall'apposito Centro dell'Impiego competente.

INOLTRE

Per essere ammissibili le assunzioni devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a. Non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi a causa di licenziamenti attuati nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni non abbiano lo scopo di inserire nuove e diverse professionalità;
b. Non riguardino lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione in conseguenza di una cessazione di rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro che ora presenta domanda, intervenuta nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie o risoluzione consensuale del contratto;
c. Avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgano nel territorio regionale;
d. Non essere riferibili a trasferimenti di azienda così come previsto dall'art. 2112 Codice Civile;
e. Qualora siano effettuate da ditte individuali o professionisti in forma individuale, non devono riguardare il coniuge o parenti entro il 3 grado e gli affini entro il 2 grado del datore di lavoro.

Agevolazioni L'incentivo nel caso in cui riguardi soggetti che usufruiscono degli ammortizzatori sociali (L. 223/1991) è pari a:

- 2.500 euro in caso di soggetti che siano disoccupati da almeno 12 mesi o che abbiano un'invalidità da lavoro inferiore al 34%;
- 3.000 euro in caso di soggetti che siano donne o uomini che abbiano già compiuto i 35 anni e che non abbiano ancora compiuto rispettivamente i 45 o i 50 anni;
- 7.500 euro in caso di soggetti che siano disoccupati a cui manchino non più di 5 anni di contribuzione per la maturazione al diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente;
- 3.500 euro in caso di soggetti che siano uomini disoccupati che abbiano compiuto i 50 anni;
- 4.000 euro in caso di soggetti che siano donne disoccupate che abbiano compiuto i 45 anni;
- 4.500 euro in caso di soggetti che hanno perso la propria occupazione o siano a rischio disoccupazione a seguito di una situazione di greve difficoltà occupazionale. Il contributo è elevato a 5.500 euro qualora l'assunzione riguardi soggetti rientranti nei primi quattro punti della categoria a) sopra descritta. è ulteriormente elevato a 7.500 euro se l'assunzione riguarda soggetti rientranti nei primi due punti della categoria b). L'incentivo nel caso in cui riguardi soggetti che non usufruiscono degli ammortizzatori sociali (L. 223/1991) è pari a:
- 5.000 euro in caso di soggetti che siano disoccupati da almeno 12 mesi o che abbiano un'invalidità da lavoro inferiore al 34%;
- 5.500 euro in caso di soggetti che siano donne o uomini che abbiano già compiuto i 35 anni e che non abbiano ancora compiuto rispettivamente i 45 o i 50 anni;
- 7.000 euro in caso di soggetti che siano uomini disoccupati che abbiano compiuto i 50 anni;
- 7.500 euro in caso di soggetti che siano donne disoccupate che abbiano compiuto i 45 anni;
- 8.000 euro in caso di soggetti che hanno perso la propria occupazione o siano a rischio disoccupazione a seguito di una situazione di greve difficoltà occupazionale. Il contributo è elevato a 9.000 euro qualora l'assunzione riguardi soggetti rientranti nei primi quattro punti della categoria a) sopra descritta. E' ulteriormente elevato a 11.000 euro se l'assunzione riguarda soggetti rientranti nei primi due punti della categoria b);
- 12.000 euro in caso di soggetti che siano disoccupati a cui manchino non più di 5 anni di contribuzione per la maturazione al diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente.
Scadenza Le domande vanno presentate presso lo Sportello del Lavoro della Provincia di Trieste dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno. Eccezionalmente per il 2010 è stato previsto che la domanda possa essere presentata dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento sino al 31 dicembre.
Le domande di contributo a pena inammissibilità devono essere presentate anteriormente all'assunzione o all'inserimento del lavoratore e corredate da:
- I dati del lavoratore;
- Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti da parte della impresa;
- Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per ogni soggetto da assumere e sottoscritta dallo stesso, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario è obbligato a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione dell'incentivo.